(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 18 ottobre 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'Art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, per lo svolgimento ordinario delle attivita' di competenza regionale relative a: a) pianificazione, anche di settore, comunque denominata; b) progettazione inclusa nella programmazione regionale, relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici; c) direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza relativi alla progettazione di cui al punto b). 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono essere svolte dal personale dell'amministrazione regionale, o comunque sotto la responsa-bilita' dello stesso, ai sensi della legge regionale in materia di lavori pubblici nonche' della legislazione statale vigente in materia. 3. Gli adempimenti relativi alle attivita' di cui al comma 1 riguardano, in particolare, la redazione di elaborati progettuali, di provvedimenti amministrativi e di atti contabili da parte dei seguenti soggetti: a) responsabile unico del procedimento, per le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c); b) incaricati della redazione dell'atto di pianificazione, del progetto e del piano di sicurezza, nonche' dell' attivita' di direzione lavori e di collaudo. 4. La giunta regionale col provvedimento di approvazione del programma degli interventi o di individuazione dei piani da redigere dispone l'esecuzione delle attivita' e degli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 e stabilisce i tempi di realizzazione.