(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 102 del
                          18 ottobre 2002)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina le modalita' e i criteri
per   l'attribuzione  e  la  ripartizione  degli  incentivi  previsti
dall'Art.  18  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e successive
modifiche, per lo svolgimento ordinario delle attivita' di competenza
regionale relative a:
      a) pianificazione, anche di settore, comunque denominata;
      b) progettazione   inclusa   nella   programmazione  regionale,
relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici;
      c) direzione  lavori,  collaudo  e  adempimenti  in  materia di
sicurezza relativi alla progettazione di cui al punto b).
    2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1 devono essere svolte dal
personale   dell'amministrazione   regionale,  o  comunque  sotto  la
responsa-bilita'  dello  stesso,  ai  sensi  della legge regionale in
materia di lavori pubblici nonche' della legislazione statale vigente
in materia.
    3.  Gli  adempimenti  relativi  alle  attivita' di cui al comma 1
riguardano, in particolare, la redazione di elaborati progettuali, di
provvedimenti  amministrativi  e  di  atti  contabili  da  parte  dei
seguenti soggetti:
      a) responsabile unico del procedimento, per le attivita' di cui
al comma 1, lettere b) e c);
      b) incaricati  della redazione dell'atto di pianificazione, del
progetto  e  del  piano  di  sicurezza,  nonche'  dell'  attivita' di
direzione lavori e di collaudo.
    4.  La  giunta  regionale  col  provvedimento di approvazione del
programma  degli interventi o di individuazione dei piani da redigere
dispone  l'esecuzione  delle  attivita' e degli adempimenti di cui ai
commi 1 e 3 e stabilisce i tempi di realizzazione.